Prodotto Incertezza di misura
Rev. 18/12/2020
Ambito del Direttiva (EU) 2014/32 del 26 febbraio 2014 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli strumenti di misura (rifusione)
Ambito di applicazione Gli strumenti di misura armonizzati dalla legislazione dell'UE vanno dalle bilance, ai nastri di misura tramite pompe di benzina e contatori di utenze (gas, elettricità, energia termica, acqua) ai tassametri e ponti di pesatura. Il diritto dell'UE stabilisce i requisiti essenziali che gli strumenti di misura devono soddisfare per essere venduti o messi in uso nell'UE. Mira a garantire l'accuratezza delle misurazioni e ad aiutare la trasparenza e l'equità delle transazioni commerciali.
Decreto Legislativo
Numero della legge:Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84
Titolo della legge:Attuazione della Direttiva 2014/32 / UE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli strumenti di misura, come modificata dalla Direttiva (UE) 2015/13.
Link alla norma:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/25/16G00093/sg
Decreto Ministeriale
Numero dell' atto:DECRETO 21 aprile 2017, n. 93
Titolo:Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (17G00102)
Ambito di applicazione:• Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea; • si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, nonché le precisazioni relative al campo di applicazione delle norme legislative attuative delle direttive europee relative agli strumenti di misura; • l’organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni: 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni; 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura; 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni; • per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni: a) le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui all’articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84; b) la vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità con i requisiti previsti dalla pertinente normativa; • le Camere di commercio possono avvalersi, per l’effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni; • al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati dalla normativa dell’Unione europea, qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e b) , della circolare 17 settembre 1997, n. 62, del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato. 2. Gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purché detta riparazione non determini allo strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformità. 3. Per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie di strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI010 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verificazione prima», l’organismo ripristina le iscrizioni su un’etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimità delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni dall’avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica, ove non sia stata già effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta può utilizzare lo strumento fino all’esecuzione della verificazione.
Eventuale norma tecnica indicata nel DM:
Link alla norma:https://www.gazzettaufficiale.it/do/ricerca/atto/serie_generale/originario/0
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