Decreto Ministeriale |
Numero dell' atto: | Decreto 10 dicembre 2010 |
Titolo: | Modifiche transitorie agli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, in attuazione della Direttiva 2008/112 / CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e confezionamento di sostanze e miscele, limitatamente all'art. 2 relativo alle modifiche da apportare alla direttiva 88/378 / CEE sulla sicurezza dei giocattoli. (11A01763) |
Ambito di applicazione: | "• Modifiche transitorie agli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, in attuazione della direttiva 2008/112/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, limitatamente all’art. 2 concernente le modifi che da apportare alla direttiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli;
• I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili;
• I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
• ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l’uso di giocattoli che contengono, in quanto tali, miscele che sono pericolose o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
• è anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.
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Eventuale norma tecnica indicata nel DM: | |
Link alla norma: | https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-02-15&atto.codiceRedazionale=11A01763 |
Numero dell' atto: | Decreto 18 Maggio 2012 |
Titolo: | Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della Direttiva della Commissione 2012/7 / UE del 2 marzo 2012 che modifica l'Allegato II, Parte III, della Direttiva 2009/48 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarla al progresso tecnico . (12A08302) |
Ambito di applicazione: | "• Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della Direttiva della Commissione 2012/7/UE del 2 marzo 2012 che modifica l'Allegato II, Parte III, della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarla al progresso tecnico;
• al punto 13 dell’allegato II, parte III, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa al cadmio è sostituita da quanto segue:
cadmio 1,3 mg/kd di materiale per giocattolo secco; cadmio 0,3 mg/kg materiale per giocattolo liquido o colloso; cadmio 17 mg/kg materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura." |
Eventuale norma tecnica indicata nel DM: | |
Link alla norma: | https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-07-26&atto.codiceRedazionale=12A08302 |
Numero dell' atto: | Decreto 3 Febbraio 2015 |
Titolo: | Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, sulla sicurezza dei giocattoli, in attuazione delle direttive della Commissione 2014/84 / UE del 30 giugno 2014, 2014/79 / UE del 20 giugno 2014 e 2014/81 / UE del 23 giugno 2014, per quanto riguarda il nichel, sostanze TCEP , TCPP e TDCP e bisfenolo A. (15A03085) |
Ambito di applicazione: | "• L’appendice A dell’allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è sostituita dalla seguente: «Appendice A;
• nickel CMR 2 nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. Nelle componenti di giocattoli destinate a condurre una corrente elettrica;
l’appendice C dell’ allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è sostituita dalla seguente: «Appendice C Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell’art. 46, paragrafo 2 Sostanza Numero CAS Valore limite TCEP 115-96-8 5 mg/kg (tenore limite) TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (tenore limite) TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (tenore limite) Bisfenolo A 80-05-7 0,1 mg/1 (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005»." |
Eventuale norma tecnica indicata nel DM: | |
Link alla norma: | https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-04-28&atto.codiceRedazionale=15A03085 |
Numero dell' atto: | Decreto 2 Novembre 2018 |
Titolo: | Modifica dell'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio che modifica l'allegato II della Direttiva 2009/48 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarla al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo. (18A07904) |
Ambito di applicazione: | "• Modifica dell’allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo;
modifiche alla tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e relativa entrata in vigore 1. Nella tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce per il piombo è sostituita dalla seguente: <Piombo 2,0 0,5 23>." |
Eventuale norma tecnica indicata nel DM: | |
Link alla norma: | https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-04-28&atto.codiceRedazionale=15A03085 |
Numero dell' atto: | Decreto 5 Dicembre 2018 |
Titolo: | Recepimento della Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica l'Allegato II, Appendice C della Direttiva del Parlamento 2009/48 / CE al fine di adottare valori limite specifici per le sostanze chimiche utilizzate nei giocattoli e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda fenolo. (19A00141) |
Ambito di applicazione: | "• Recepimento della direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo;
• modifiche all’allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54. Nell’allegato II, appendice C del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è aggiunta la seguente voce: Sostanza Numero CAS Valore limite «Fenolo 108-95-2 5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005»." |
Eventuale norma tecnica indicata nel DM: | EN 71-10:2005, EN 71-11:2005 |
Link alla norma: | https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-11&atto.codiceRedazionale=19A00141 |
Numero dell' atto: | Decreto 5 Dicembre 2018 |
Titolo: | Recepimento della Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, Allegato II, Appendice C, della Direttiva 2009/48 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli. |
Ambito di applicazione: | "• Recepimento della Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, Allegato II, Appendice C, della Direttiva 2009/48 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli.
Modifiche alla tabella dell’allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e relativa entrata in vigore 1. Nella tabella dell’allegato II, appendice C del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa al bisfenolo A è sostituita dalla seguente: «Bisfenolo A 80-05-07 0,04 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005»" |
Eventuale norma tecnica indicata nel DM: | EN 71-10:2005, EN 71-11:2005 |
Link alla norma: | https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-11&atto.codiceRedazionale=19A00142 |
Numero dell' atto: | Decreto 2 Agosto 2019 |
Titolo: | Modifica all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI. (19A06411) |
Ambito di applicazione: | "• Modifica all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI;
• modifiche alla tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e relativa entrata in vigore. 1. Nella tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce corrispondente al cromo VI è sostituita dalla seguente: Elemento mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile mg/kg di materiale per giocattoli liquidi o colloso mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura «Cromo (VI) 0,02 0,005 0,053»" |
Eventuale norma tecnica indicata nel DM: | |
Link alla norma: | https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-14&atto.codiceRedazionale=19A06411 |
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