Prodotto Giocattoli
Rev. 18/12/2020
Ambito del Dir. 2009/48 del 18 Giugno 2009
Ambito di applicazione relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di sicurezza dei giocattoli. (09A05110)
Decreto Legislativo
Numero della legge:Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54
Titolo della legge:Attuazione della direttiva 2009/48 / CE sulla sicurezza dei giocattoli.
Link alla norma:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2011/04/27/96/sg/pdf
Decreto Ministeriale
Numero dell' atto:Decreto 10 dicembre 2010
Titolo:Modifiche transitorie agli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, in attuazione della Direttiva 2008/112 / CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e confezionamento di sostanze e miscele, limitatamente all'art. 2 relativo alle modifiche da apportare alla direttiva 88/378 / CEE sulla sicurezza dei giocattoli. (11A01763)
Ambito di applicazione:"• Modifiche transitorie agli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, in attuazione della direttiva 2008/112/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, limitatamente all’art. 2 concernente le modifi che da apportare alla direttiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli; • I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili; • I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; • ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l’uso di giocattoli che contengono, in quanto tali, miscele che sono pericolose o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; • è anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli. "
Eventuale norma tecnica indicata nel DM:
Link alla norma:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-02-15&atto.codiceRedazionale=11A01763

Numero dell' atto:Decreto 18 Maggio 2012
Titolo:Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della Direttiva della Commissione 2012/7 / UE del 2 marzo 2012 che modifica l'Allegato II, Parte III, della Direttiva 2009/48 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarla al progresso tecnico . (12A08302)
Ambito di applicazione:"• Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della Direttiva della Commissione 2012/7/UE del 2 marzo 2012 che modifica l'Allegato II, Parte III, della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarla al progresso tecnico; • al punto 13 dell’allegato II, parte III, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa al cadmio è sostituita da quanto segue: cadmio 1,3 mg/kd di materiale per giocattolo secco; cadmio 0,3 mg/kg materiale per giocattolo liquido o colloso; cadmio 17 mg/kg materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura."
Eventuale norma tecnica indicata nel DM:
Link alla norma:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-07-26&atto.codiceRedazionale=12A08302

Numero dell' atto:Decreto 3 Febbraio 2015
Titolo:Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, sulla sicurezza dei giocattoli, in attuazione delle direttive della Commissione 2014/84 / UE del 30 giugno 2014, 2014/79 / UE del 20 giugno 2014 e 2014/81 / UE del 23 giugno 2014, per quanto riguarda il nichel, sostanze TCEP , TCPP e TDCP e bisfenolo A. (15A03085)
Ambito di applicazione:"• L’appendice A dell’allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è sostituita dalla seguente: «Appendice A; • nickel CMR 2 nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. Nelle componenti di giocattoli destinate a condurre una corrente elettrica; l’appendice C dell’ allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è sostituita dalla seguente: «Appendice C Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell’art. 46, paragrafo 2 Sostanza Numero CAS Valore limite TCEP 115-96-8 5 mg/kg (tenore limite) TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (tenore limite) TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (tenore limite) Bisfenolo A 80-05-7 0,1 mg/1 (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005»."
Eventuale norma tecnica indicata nel DM:
Link alla norma:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-04-28&atto.codiceRedazionale=15A03085

Numero dell' atto:Decreto 2 Novembre 2018
Titolo:Modifica dell'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio che modifica l'allegato II della Direttiva 2009/48 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarla al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo. (18A07904)
Ambito di applicazione:"• Modifica dell’allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo; modifiche alla tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e relativa entrata in vigore 1. Nella tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce per il piombo è sostituita dalla seguente: <Piombo 2,0 0,5 23>."
Eventuale norma tecnica indicata nel DM:
Link alla norma:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-04-28&atto.codiceRedazionale=15A03085

Numero dell' atto:Decreto 5 Dicembre 2018
Titolo:Recepimento della Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica l'Allegato II, Appendice C della Direttiva del Parlamento 2009/48 / CE al fine di adottare valori limite specifici per le sostanze chimiche utilizzate nei giocattoli e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda fenolo. (19A00141)
Ambito di applicazione:"• Recepimento della direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo; • modifiche all’allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54. Nell’allegato II, appendice C del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è aggiunta la seguente voce: Sostanza Numero CAS Valore limite «Fenolo 108-95-2 5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005»."
Eventuale norma tecnica indicata nel DM:EN 71-10:2005, EN 71-11:2005
Link alla norma:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-11&atto.codiceRedazionale=19A00141

Numero dell' atto:Decreto 5 Dicembre 2018
Titolo:Recepimento della Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, Allegato II, Appendice C, della Direttiva 2009/48 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli.
Ambito di applicazione:"• Recepimento della Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, Allegato II, Appendice C, della Direttiva 2009/48 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli. Modifiche alla tabella dell’allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e relativa entrata in vigore 1. Nella tabella dell’allegato II, appendice C del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa al bisfenolo A è sostituita dalla seguente: «Bisfenolo A 80-05-07 0,04 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005»"
Eventuale norma tecnica indicata nel DM:EN 71-10:2005, EN 71-11:2005
Link alla norma:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-11&atto.codiceRedazionale=19A00142

Numero dell' atto:Decreto 2 Agosto 2019
Titolo:Modifica all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI. (19A06411)
Ambito di applicazione:"• Modifica all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI; • modifiche alla tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e relativa entrata in vigore. 1. Nella tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce corrispondente al cromo VI è sostituita dalla seguente: Elemento mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile mg/kg di materiale per giocattoli liquidi o colloso mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura «Cromo (VI) 0,02 0,005 0,053»"
Eventuale norma tecnica indicata nel DM:
Link alla norma:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-14&atto.codiceRedazionale=19A06411
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Parole chiave del prodotto Giocattoli