Prodotto Natanti
Rev. 18/12/2020
Ambito del Dir.(UE) 2013/53 del 21 Novembre 2013
Ambito di applicazione relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
Decreto Legislativo
Numero della legge:Decreto Legislativo 11 Gennaio 2016, n. 5
Titolo della legge:Attuazione della direttiva 2013/53 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
Link alla norma:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/11/16G00001/sg
Decreto Ministeriale
Numero dell' atto:Decreto 1 aprile 2008, n. 86
Titolo:Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
Ambito di applicazione:"• Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; • assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti. • Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi di cui all’articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate; • Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi di cui all’articolo 123 del Codice tutte le unita' da diporto, i natanti ed i motori amovibili, cos|' come rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate; b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorchè di uso privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico. 3. Ai fini dell’individuazione dei natanti soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 123, comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti sono quelle risultanti: a) per i natanti registrati in Italia, dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni; b) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore registrati all’estero, dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di registrazione. • Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante 1. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o natante di proprieta' dell’alienante, l’alienante richiede all’impresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua proprieta', del quale fornisce gli elementi identificativi. 2. L’impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ricalcolo del premio ed all’eventuale conguaglio. L’impresa, entro cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto, ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo. 3. La garanzia e' valida dalla data del rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno previo l’eventuale conguaglio del premio. 4. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante che comporti la risoluzione del contratto, l’impresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334 del Codice. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."
Eventuale norma tecnica indicata nel DM:
Link alla norma:https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-05-19&atto.codiceRedazionale=008G0108&atto.articolo.numero=0&qId=3d4286ed-58e3-4990-a965-f955f7d0aa91&tabID=0.553
Principali Norme Tecniche Volontarie UNI 11509:2013
UNI 3443:1991
UNI 3485-1:1990 + A1:1992
UNI 3485-2:1992
UNI 6944:1987
Contatti
Amministrazione di riferimentoDGMCTCNTdgmctcnt.div6@mise.gov.it
Parole chiave del prodotto Natanti