Prodotto | Fertilizzanti | |||||||||
Rev. | 11/07/2022 | |||||||||
Ambito del |
Reg.(CE) 2003/2003 del 13 ottobre 2003 (sarà abrogato il 16 luglio 2022) Reg. UE 2019/1009 del 5 giugno 2019 |
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Ambito di applicazione |
Il regolamento si applica ai fertilizzanti minerali, immessi sul mercato come concimi con l’indicazione di “Concime CE”. Tali concimi possono circolare liberamente all’interno della comunità UE. Detto regolamento stabilisce che il Fabbricante deve avere sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea e garantisce la tracciabilità dei prodotti attraverso la conservazione della registrazione sull’origine dei concimi. Il regolamento ha esteso l’ambito di applicazione oltre che ai concimi minerali anche ai concimi organici, ammendanti, correttivi e ai biostimolanti. Esso stabilisce le norme relative alla messa a disposizione sul mercato dell’UE di prodotti mancati CE e modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
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Decreto Legislativo |
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Decreto Ministeriale | ||||||||||
Principali Norme Tecniche Volontarie | ||||||||||
Contatti |
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Parole chiave del prodotto |
Fertilizzanti Concimi Ammendanti Substrati di coltivazione Correttivi Prodotti ad azione specifica Biostimolanti |