Prodotto Fertilizzanti
Rev. 11/07/2022
Ambito del Reg.(CE) 2003/2003 del 13 ottobre 2003 (sarà abrogato il 16 luglio 2022)
Reg. UE 2019/1009 del 5 giugno 2019
Ambito di applicazione Il regolamento si applica ai fertilizzanti minerali, immessi sul mercato come concimi con l’indicazione di “Concime CE”. Tali concimi possono circolare liberamente all’interno della comunità UE. Detto regolamento stabilisce che il Fabbricante deve avere sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea e garantisce la tracciabilità dei prodotti attraverso la conservazione della registrazione sull’origine dei concimi.
Il regolamento ha esteso l’ambito di applicazione oltre che ai concimi minerali anche ai concimi organici, ammendanti, correttivi e ai biostimolanti. Esso stabilisce le norme relative alla messa a disposizione sul mercato dell’UE di prodotti mancati CE e modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.
Decreto Legislativo
Numero della legge:Decreto legislativo 29 aprile 2010, n° 75
Titolo della legge:Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Link alla norma:https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;75
Decreto Ministeriale
Principali Norme Tecniche Volontarie
Contatti
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Parole chiave del prodotto Fertilizzanti
Concimi
Ammendanti
Substrati di coltivazione
Correttivi
Prodotti ad azione specifica
Biostimolanti